Art. 14.
(Riconoscimento pubblico e organizzazione delle professioni intellettuali).

      1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo provvede a disciplinare il riconoscimento pubblico e la relativa organizzazione delle professioni, di cui rispettivamente ai titoli II e III,

 

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in conformità alla presente legge e, in particolare, ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma  2.
      2. La disciplina di cui al comma 1 è adottata sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) nel rispetto degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, prevedere il diritto dei professionisti ad ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni di legge;

          b) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento dell'attività ed escludendo che possa essere considerata professione una attività che riguarda prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale, fatto salvo quanto previsto alla leggera g);

          c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, per le professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di Ordini professionali ai sensi del titolo II e favorire, per le professioni che non incidono su tali interessi, l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. In ogni caso, l'istituzione di nuovi Ordini professionali è esclusa qualora sia accertata l'omogeneità dei relativi percorsi formativi con i percorsi di professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della professione che ha ottenuto il riconoscimento. In tale caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di categoria di riferimento, garantendo l'autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine competente;

          d) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e nel settore economico di riferimento della professione,

 

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acquisiti, nell'ordine, i pareri obbligatori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dei Consigli nazionali interessati; prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio professionale spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione, e che la vigilanza sugli Ordini e sulle associazioni professionali di cui al titolo III spetti al Ministero della giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;

          e) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alla lettera d), il Ministero della giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria finalizzata a:

              1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro organizzazione in Ordini o in associazioni;

              2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della giustizia;

              3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 36;

              4) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3);

              5) verificare d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali e alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale;

          f) acquisire i pareri obbligatori del CNEL e dei Consigli nazionali competenti, sentiti, ove opportuno, i sindacati e le associazioni rappresentativi dei professionisti interessati;

          g) disciplinare condizioni e limiti sulla base dei quali, in caso di esito negativo dell'istruttoria, su richiesta dei

 

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soggetti interessati, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, può esercitare il potere di riconoscimento riguardo alle attività che, senza essere disciplinate dagli ordinamenti di categoria, hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale qualora dall'istruttoria risulti che tali attività: 1) hanno specifico fondamento, teorico e pratico; 2) sono esercitate in modo diffuso nel mercato nazionale; 3) hanno rilevanza economica o sociale. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.